Articolo 1 sono sottolineate le modifiche apportate dal D.L. 115 del 27.06.03
Principi generali
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione Europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
Relazione governativa di accompagnamento
In considerazione della formulazione del principio ispiratore contenuto nel comma 1 dell'art. 2 della legge delega, ed in particolare dell'evidenza data agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, è stato modificato l'articolo 1 del codice introducendo un nuovo primo comma nel quale viene evidenziato che la sicurezza delle persone nella circolazione stradale rientra tra la finalità di ordine sociale ed economico che lo Stato persegue. Nell’ambito del coordinamento con le altre norme inerenti la sicurezza stradale (criterio a) è stata riportata al comma 3 dello stesso articolo 1 la previsione di redazione del Piano nazionale per la sicurezza stradale già introdotta dall'art.32 della legge 144/99.