Articolo 126-bis sono sottolineate le modifiche apportate dal D.L. 115 del 27.06.03. sono in rosso le modifiche apportate dalla conversione in legge del D.L. 115.

Patente a punti

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1 Bis. Qualora   vengano   accertate   contemporaneamente   piu' violazioni  delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo  di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano  nei  casi  in  cui  e' prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre alla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione  deve  essere  effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi,   la   segnalazione  deve  essere  effettuata  a  carico  del proprietario  del  veicolo,  salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta  giorni  dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati  personali  e  della  patente  del  conducente  al momento della commessa  violazione.  Se  il  proprietario  del  veicolo risulta una persona  giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di  polizia  che  procede.  Se  il proprietario del veicolo omette di fornirli,  si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180,  comma  8.  La  comunicazione  al  Dipartimento  per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i  titolari  di  certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C,  C+E,  D,  D+E,  la  frequenza  di  specifici  corsi  di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tal fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi te le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento (la cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per  i  titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il   periodo   di   due  anni,  della  violazione  di  una  norma  di comportamento  da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tal fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ad predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

Relazione governativa di accompagnamento

Questo articolo, in ossequio al criterio qq), introduce la patente a punti. E' stata disposta l'attribuzione alle patenti di un punteggio di 20 punti, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida soggetto a decurtazione nelle misure indicate in apposita tabella, a seguito della violazione di una delle norme indicate nella medesima tabella. La decurtazione avviene quando la contestazione della violazione sia definita, cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi ammessi o siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Le variazioni di punteggio sono comunicate dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che possono altresì controllare in tempo reale il punteggio della propria patente con sistemi automatici. La frequenza a corsi di aggiornamento consente di riacquistare 6 punti. Alla perdita totale del punteggio il conducente deve sottoporsi a revisione della patente.