Articolo 14
Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo
di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative
pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al
presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle
disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti,
nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade, provvedono
altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a
realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai
programmi pluriennali degli enti locali, salvi comprovati problemi di
sicurezza.
3. Per le strade in concessione i poteri e i
compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono
esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2,
comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono
esercitati dal comune .