Articolo 141 sono in rosso le modifiche apportate dalla conversione in legge del D.L. 115.
Velocità
1. E' obbligo del conducente regolare la velocità
del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al
carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada
e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato
ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa
di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il
controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre
necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del
veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi
ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la
velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità
delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli
indicati dagli appositi segnali,nelle forti discese, nei passaggi stretti o
ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per
condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o
comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la
velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con
altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso,
quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni
di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla
strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in
velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità
talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della
circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente
articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8 (toglierà 5 punti
->). Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10
.
9. (toglierà 10 punti ->) Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 131,20 a € 524,79.
10. Se si tratta di violazioni commesse dal
conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da € 19,95 a € 78.72 .
11. Chiunque viola le altre disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 33,60 a € 137,55.
Relazione governativa di accompagnamento
Con
questo articolo è stata aggiunta al comma 9 dell'art. 141 del Codice della
strada la previsione di uno specifico reato per chiunque promuove, organizza o
partecipa a gare o competizioni in velocità sulle strade pubbliche non
autorizzate, conformemente al criterio di cui alla lettera t) della legge
delega.