Articolo 142
Limiti di velocità
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e
della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h
per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali i 90 km/h
per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i
50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale
limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui
caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione
degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza
per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il
limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche
progettuali ed effettive dei tracciato, previa installazione degli appositi
segnali, semprechè lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni
atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In
caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima
non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade
extraurbane principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti
proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa
segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi
da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda
opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che
saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della
strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al
venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il
Ministro dei lavori pubblici può modificare i provvedimenti presi dagli enti
proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque
contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche
disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente
proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei lavori pubblici
può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto
di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono
superare le velocità sottoindicate:
a)
ciclomotori: 45 km/h;
b)
autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose
rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo
168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30
km/h nei centri abitati;
c)
macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su
pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d)
quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e)
treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere
h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h
sulle autostrade;
f)
autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t:
80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g)
autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei
centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h)
autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati;
80 km/h sulle autostrade;
i)
autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se
adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h
fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l)
mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri
abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al
comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere
indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di
veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui
semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari
ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in
dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati
nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti
di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei
limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del
cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato
dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di
velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10
km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 33,60 a € 137,55 .
8 (toglierà 2 punti ->). Chiunque supera di
oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55
a € 550,20 .
9 (toglierà 10 punti ->). Chiunque supera di
oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55
.
Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente
in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della
stessa è da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma
4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 19,95
a € 81,90 .
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono
commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f),
g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia
incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del
comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della
patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso
della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da
quattro a otto mesi .
Relazione governativa di accompagnamento
Con
questo articolo è stato sostituito il comma 1 dell'art. 142 del Codice della
strada, prevedendo la possibilità che gli enti proprietari o concessionari
elevino il limite massimo di velocità sulle autostrade a tre corsie più la
corsia di emergenza per ogni senso di marcia in base alle caratteristiche
progettuali ed effettive del tracciato, semprechè lo consentano l'intensità del
traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati dell'incidentalità
dell'ultimo quinquennio. Inoltre, in caso di precipitazioni atmosferiche di
qualsiasi natura, la velocità massima delle autostrade non potrà superare i 110
Km/h ed i 90 Km/h per le strade extraurbane principali, conformemente al
criterio di cui alla lettera s) della legge delega.