Articolo 147
Comportamento ai passaggi a livello
1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un
passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare
incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell'art. 44 .
2. Prima di impegnare un passaggio a livello
senza barriere o semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in
prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all'art. 44,
comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare
rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.
3. Gli utenti della strada non devono
attraversare un passaggio a livello quando:
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
c)
siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti
dall'art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso
articolo;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere
previsti dal medesimo articolo.
4. Gli utenti della strada devono sollecitamente
sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il
conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità,
deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le
persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano
avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo.
5 (toglierà 3 punti ->). Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10 .
6 (toglierà 5 punti ->). Quando lo stesso
soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di
cui al comma 5 per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI .