Articolo 15
Atti vietati
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è
vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti
che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la
piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la
circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale
ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle
relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni
sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con
l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f)
gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e
imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei
veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette
materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque
natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma
1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 33,60 a € 137,55 .
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma
1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 19,95 a € 81,90 .
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3
consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI .