Articolo 152 sono sottolineate le modifiche apportate dal D.L. 115 del 27.06.03. sono in rosso le modifiche apportate dalla conversione in legge del D.L. 115.
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dai casi indicati dall'art. 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.
1-bis. Soppresso.
1-ter. Soppresso.
2. Soppresso.
3 (toglierà 1 punto ->). Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 32,00 a € 131,00.
Relazione governativa di accompagnamento
Con questo articolo è stato modificato l'articolo 152 prevedendo l'obbligo delle luci anabbaglianti per i motocicli in qualsiasi condizione di marcia.