Articolo 16
Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni
fuori dei centri abitati
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi
confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni
laterali alle strade;
b)
costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di
qualsiasi tipo e materiale;
c)
impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero
recinzioni.
Il
regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla
classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali,
determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di
cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori
dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili
dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli
articoli 892 e 893 del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a
raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi
aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli
allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a
partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio
delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal
segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli
è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce
di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla
categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20 .
5. La violazione delle suddette disposizioni
importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.