Articolo 161
Ingombro della carreggiata
1. (toglierà 2 punti ->). Nel caso di ingombro della carreggiata per
avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il
conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente,
deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo
a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se
ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e
parallelamente all'asse di essa.
2 (toglierà 4 punti ->). Chiunque non abbia
potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o
comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere
immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la
circolazione e libero il transito.
3 (toglierà 2 punti ->). Nei casi previsti dal
presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o
l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza
con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario della strada od un
organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 33,60 a € 137,55