Articolo 165
Traino di veicoli in avaria
1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il
traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un
altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da
effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro
analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati
e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.
2. Durante le operazioni di traino il veicolo
trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente
di cui all'art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione,
mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui
all'art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all'art. 162. Il veicolo
trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l'apposito dispositivo a
luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.
3 (toglierà 2 punti ->). Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.