Articolo 167
Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono
superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa
complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per
cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è
superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma:
a) (toglierà 1 punto ->)da € 33,60
a € 137,55, se l'eccedenza non supera 1 t;
b) (toglierà 2 punti ->)da € 68,25
a € 275,10 , se l'eccedenza non supera le 2 t;
c) (toglierà 3 punti ->)da € 137,55
a € 550,20, se l'eccedenza non supera le 3 t;
d) (toglierà 4 punti ->)da € 343,35 a € 1.376,55, se l'eccedenza supera le 3 t.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno
carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma
2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non
superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il
trenta per cento della massa complessiva.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di
veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro
carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a
6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco
minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I
veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il
loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che
garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non
inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. (con perdita dei relativi punti)
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche
nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia
eccedenza di massa nel complesso.
7 (toglierà 3 punti ->). Chiunque circola in
violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20, ferma restando
la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate
nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante
l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai
cento chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel
presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del
veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo
conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è
tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo
di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di
massa di cui all'art. 62.
10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore
al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta
di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del
carico entro i limiti consentiti.
11. Le sanzioni amministrative previste nel
presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli
eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva
massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia
del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi
dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una
nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i
trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità
dell'autorizzazione.
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo
del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di
legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di
accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento
sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido .
13. Ai veicoli immatricolati all'estero si
applicano tutte le norme previste dal presente articolo.