Articolo 168 sono in rosso le modifiche apportate dalla conversione in legge del D.L. 115.
Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi
1. Ai fini del trasporto su strada sono
considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli
allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di
merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Le prescrizioni relative
all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio
sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose
ammesse al trasporto in base agli allegati all'accordo di cui al comma 1 sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti può
altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed
equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di
singole merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che
presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo
ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico
delle merci pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti
di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il
Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure
applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto
internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere
trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni
stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino
pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli
interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora
previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con decreti del Ministro dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, possono essere classificate merci pericolose,
ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di
cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono
indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate
possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui
al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del
singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le
modalità da seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o
radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.
6. Il Ministro dei trasporti provvede con propri
decreti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del
trasporto su strada delle merci pericolose.
7 (toglierà 4 punti ->). Chiunque circola con
un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci
pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella
indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative
previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.
8 (toglierà 10 punti ->). Chiunque trasporta
merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero
non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi
provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 1.549,37 a € 6.197,48.
8
bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono
le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9 (toglierà 10 punti ->). Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
9 bis. (toglierà 2 punti ->) Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
9 ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si
applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9 .