Articolo 169
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la
più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per
la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere
posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione
all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di
circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere
posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto
di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo
non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di
circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed
alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono
prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e
da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli
e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono
determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti
al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in
soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni
a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non
inferiore ad anni sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a
norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e
comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E'
consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore,
purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al
posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che,
se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
7 (toglierà 3 punti ->). Chiunque guida veicoli
destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero
di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella
carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello
indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20 .
8 (toglierà 4 punti ->). Qualora le violazioni
di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di
terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55, nonché la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del
capo I, sezione II, del titolo VI .
9 (toglierà 2 punti ->). Qualora le violazioni
di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60
a
€ 137,55 .
10 (toglierà 1 punto ->). Chiunque viola le
altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10 .