Articolo 171 sono sottolineate le modifiche apportate dal D.L. 115 del 27.06.03.

Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

    a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

    b) di ciclomotori e motoveicoli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

2 (toglierà 3 punti ->). Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.

3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 687,75 a € 2.754,15.

5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.