Articolo 175
Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali
1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176
si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade
extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con
apposita segnaletica d'inizio e fine.
2. E' vietata la circolazione dei seguenti
veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc
se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a
motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa
complessiva fino a 1300 kg;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) (toglierà 4 punti ->) veicoli con carico
disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
f) (toglierà 4 punti ->)
veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie
suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli
articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
h)
veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono
costituire pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si
applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari
dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera
d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di
circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi
di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi
restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6,
possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse,
anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze
della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi
pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dei
trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è
realizzato con il Ministro della difesa.
6. E' vietata la circolazione di pedoni e
animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali
aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le
corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i
punti per le richieste di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli
svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza
autostradale è vietato:
a) (toglierà 2 punti ->)
trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma;
esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate
dall'ente proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo
stabilito dall'ente proprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse
confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione,
svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività
commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché
in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo
per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi
riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree
analogamente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il
veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui
all'art. 159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla
rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo
possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di
raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di
polizia possono incaricare l'ente proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei
veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente,
dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di
polizia.
13 (vedi comma 2 lettere e ed f). Chiunque viola le
disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55
.
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7,
lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 33,60 a € 137,55 , salvo l'applicazione delle
norme della legge 28 marzo 1991, n. 112 .
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7,
lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 343,35 a € 1.376,55 . Dalla detta violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
16 (toglierà 2 punti ->). Chiunque viola le
altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60 a € 137,55 .
Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da
€ 19,95 a € 81,90 .
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4,
gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli
stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel
caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste
dalle presenti norme.