Articolo 177
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a
servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare
di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai
conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o
antincendio, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del
Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella
regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a
quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma
ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti
veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al
servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C..Agli incroci
regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la
via libera ai veicoli suddetti .
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1,
nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente
il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione
visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i
divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della
segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle
segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di
comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai
veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi
sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha
l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E' vietato
seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma
1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10 .
5. (toglierà 2 punti ->) Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60
a
€ 137,55 .