Articolo 18
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni,
ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade,
misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle
indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a
raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di
visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti
delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto
di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze
stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito
dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a
livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in
elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio
dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di
rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla
categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere
realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno
comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada,
il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20 .
6. La violazione delle suddette disposizioni
importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI .