Articolo 189
Comportamento in caso di incidente
1. L'utente della strada, in caso di incidente
comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di
prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito
danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono
porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della
circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non
venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per
l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle
sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono
inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le
disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali
casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione,
salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi
necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì,
fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai
fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti,
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5 (toglierà 4 punti ->). Chiunque, nelle
condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di
incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20 .
6 (toglierà 10 punti ->). Chiunque, nelle
condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non
ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione
fino a quattro mesi. Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso
passibile di arresto. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da tre mesi ad un anno, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI .
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non
ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle
persone ferite è punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa
fino a € 1.032,91.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo,
presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi
immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando
dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali
colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di
reato.
9 (toglierà 2 punti ->). Chiunque non ottempera
alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10 .