Articolo 19
Distanze di sicurezza dalle strade
1. La distanza dalle strade da osservare nella
costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas
o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché
di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la
regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni
di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti
proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 687,75 a € 2.754,15 .
3. La violazione delle suddette disposizioni
importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI .