Articolo 20
Occupazione della sede stradale.
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata
ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con
veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione
della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un
itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza
storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla
circolazione.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre
installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei
centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal
regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le
limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti,
l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre
installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro
larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una
zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non
possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle
intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza
storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche
geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione
che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle
persone con limitata o impedita capacità motoria
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo
stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative
prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 137,55 a € 550,20 .
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa
la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .