Articolo 21
Opere, depositi e cantieri stradali.
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione
della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o
depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro
pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali
sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve
adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della
circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.
Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale
addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative
alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla
realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale
addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del
traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 687,75 a € 2.754,15 .
5. La violazione delle suddette disposizioni importa
la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle
opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .