Articolo 22
Accessi e diramazioni.
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente
proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove
diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di
strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti,
ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle
prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati
con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di
diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva
autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente
proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve
realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare
la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede
stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di
costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a
servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di
parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o
risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica
utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli
accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni
qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato
dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità
per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione
per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di
particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e
strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la
costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle
opere stesse.
10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con
proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in
funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le
caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle
diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno
dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio
dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe
di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di
accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove
diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione
dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi
di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 137,55 a € 550,20 . La violazione importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico
dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se
le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione
successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del
presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 33,60 a € 137,55 .