Articolo 23 sono in rosso le modifiche apportate dalla conversione in legge del D.L. 115.
Pubblicità sulle strade e sui veicoli.
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato
collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda,
segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti
sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono
ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne
difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero
arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con
conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti
impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla
circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli
altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità
luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle
intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa
dalla prescritta segnaletica.
2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne
pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne
pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal
regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione
dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità
di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o
di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare
cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi
pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad
autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle
presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni,
salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è
statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada
appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo
nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti
lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti
alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene
autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente
proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le
dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le
strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento
di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di
tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni
hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime
per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel
rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo
e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade
extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la
pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente
proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i
cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati
dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di
esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri
mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed
entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori
pubblici
8. E' parimenti vietata la pubblicità, relativa
ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in
contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La
pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle
forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico
interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari
periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle
forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente
codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire
agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle
disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento,
nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle
disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55 .
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate
nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20 .
13. li enti proprietari, per le strade di
rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente
articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende
l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle
violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente
ente proprietario della strada;
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.
13-ter. Non è consentita la
collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari
nelle zone tutelate dalle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n.
1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In
caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli
altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le
insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del
paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di
interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi
del comma 13-bis.*
13-quater. Nel caso in cui
l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi
pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio
degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo
le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in
quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente
proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese
sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale
ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.