Articolo 24
Pertinenze delle strade.
1. Le pertinenze stradali sono le parti della
strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di
essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle
presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di
esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che
costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla
sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di
servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli
utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione
delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo
permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le
pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel
regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la
circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio,
da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere
anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate
dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite
dal regolamento .
6. Chiunque installa o mette in esercizio
impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento
dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato
nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 687,75
a € 2.754,15 .
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel
provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 343,35 a € 1371,98 .
8. La violazione di cui al comma 6 importa la
sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere
realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue
spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di
cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva
non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.