Articolo 25
Attraversamenti ed uso della sede stradale.
1. Non possono essere effettuati, senza
preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della
sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche,
linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo,
sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi
di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque
interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto
possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro
manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo
l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in
caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità
competente di cui all'art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti
solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non
arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli
attraversamenti e l'uso della sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di
quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza
concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 687,75 a € 2.754,15.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate
nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della
violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente
realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La
violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle
prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .