Articolo 26
Competenza per le autorizzazioni e le concessioni.
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo
sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da
quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformitā
alle relative convenzioni; l'eventuale delega č comunicata al Ministero dei
lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al
presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada per le
strade in concessione si provvede in conformitā alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o
provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore
a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni č di
competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada .
4. L'impianto su strade e sulle relative
pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre
condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo
attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli
impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessitā e ove
non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, sentiti il Ministro dei trasporti, se trattasi di linea
ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade
militari, di concerto con il Ministro della difesa.