Articolo 27
Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni
e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o
autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in
caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a
trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le
convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il
relativo provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i
provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate
all'ente proprietario della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa
documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le
spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed
autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza
pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare
eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi
autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed
autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro
scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o
amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per
l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque
eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli
in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela
della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale
per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o
comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione
delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente
proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha
riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la
concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico
risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che
l'utente ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei
provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito
cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua
occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative
pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve
tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto
autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta
dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui
al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10 .
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione
del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la
sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue
spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.