Articolo 28
Obblighi dei concessionari di determinati servizi.
1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di
filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia
aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di
distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature
e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di
osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la
conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si
tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti
sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione competente. Nel
regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed
autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga .
2. Qualora per comprovate esigenze della
viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a
disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti
esercìti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento
dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le
modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti,
contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo
ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e
a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni .