Articolo 29
Piantagioni e siepi.
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di
mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il
confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono
comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per
qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in
terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario
di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55
a € 550,20 .
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni
consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della
stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle
opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .