Articolo 30
Fabbricati, muri e opere di sostegno.
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere
fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere
l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative
pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi
contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della
pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario,
può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso
proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il
proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere
necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato,
l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione
o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di
sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a
difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei
fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade
od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario
della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse
quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico
dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con
decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio
tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che
servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in
sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la
strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere
di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto
compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la
procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al
comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35
a € 1.376,55 .