Articolo 31
Manutenzione delle ripe.
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei
fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato
tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le
opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro
delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi
o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le
necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono
causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55
a € 550,20 .
3. La violazione suddetta importa a carico
dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino,
a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI .