Articolo 32
Condotta delle acque.
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei
fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in
difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie
per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non
causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro
che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno
l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il
passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere
le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si
rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che
dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere
costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato
all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto
la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere
regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque
intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al
corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono
tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua
l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che
i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge
ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle
finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede
d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli
obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente
dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55
a € 550,20 .