Articolo 33
Canali artificiali e manufatti sui medesimi.
1. I proprietari e gli utenti di canali
artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in
essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle
acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle
fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di
manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei
proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza
alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname
esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di
ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in
ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente
proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada
interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in
località soggette a servitù militari per le quali si ravvisa l'opportunità di
provvedere diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con
le strutture e con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei
proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:
a)
quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali
artificiali;
b)
quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di
insufficiente sicurezza.
5. E', altresì, a carico di detti proprietari la
manutenzione dei manufatti ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni
altro tipo, per dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo
costo è a carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico
dei proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di manutenzione
dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55
a € 550,20.