Articolo 35
Competenze.
1. Il Ministero dei lavori pubblici è competente
ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa
segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua
competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in
ordine alle quali è competente il comando militare territoriale. Stabilisce,
inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli
enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi
previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
2. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato
ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del
presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in
materia. Analogamente il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare con
propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui
all'art. 44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del
Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette
dipendenze del Ministro dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono demandate le
attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza
del Ministero dei lavori pubblici di cui al presente codice, le quali sono
svolte con autonomia funzionale ed operativa.