Articolo 36
Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità
extraurbana.
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore
a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del
traffico.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad
adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i
quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza
turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano,
comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti
problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco
dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del
Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
3. Le province provvedono all'adozione di piani
del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti
proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai
sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del
piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa,
provvedano gli organi della città metropolitana.
4. I piani di traffico sono finalizzati ad
ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza
stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il
risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i
piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità
e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede
il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di
regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento
della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire
modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in
relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato
ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le
condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero
dei lavori pubblici per l'inserimento nel sistema informativo previsto
dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della
provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere
predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i
problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano
urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della
programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi
dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi
1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal
comma 3, le autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990,
n. 142 , convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni,
anche statali, interessate.
8. E' istituito, presso il Ministero dei lavori
pubblici, l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato
mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell'albo
degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della
redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti
al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi
nell'albo stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono
invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a
provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede
alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.