Articolo 38
Segnaletica stradale.
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti
gruppi:
a)
segnali verticali;
b)
segnali orizzontali;
c)
segnali luminosi;
d)
segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni
rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le
altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa
quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle
date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le
prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali
orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui
all'art. 43.
3. E' ammessa la collocazione temporanea di
segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in
deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono
rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono
in contrasto con altre regole della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal
regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica
anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo
di velocità pari o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun
gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro
denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma,
dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di
tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme
tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le
figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono
esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della
strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo
o impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale
risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto
del Ministro dei lavori pubblici nel rispetto della normativa comunitaria e
internazionale vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre
mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla
sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia
anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il
quale è stata collocata.
8. E' vietato apporre su un segnale di qualsiasi
gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è
previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da
riservare alla installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza
o prossimità delle intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della
segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di
proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso
pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono
essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.
11. Per le esigenze esclusive del traffico
militare, nelle strade di uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica
stradale militare, con modalità particolari di apposizione, le cui norme sono
fissate dal regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a
consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti
necessari dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando
marciano in sede promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale,
salvo che sia diversamente disposto dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che
violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10
.
14. Nei confronti degli enti proprietari della
strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al
regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il
Ministero dei lavori pubblici ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di
inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il
Ministro dei lavori pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario della
strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo
esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della
strada delle disposizioni del presente articolo sono regolate dall'art. 146 .