Articolo 39
Segnali verticali.
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti
categorie:
A)
segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura
e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
B)
segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli
utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
a)
segnali di precedenza;
b)
segnali di divieto;
c)
segnali di obbligo;
C)
segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada
informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di
località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
a)
segnali di preavviso;
b)
segnali di direzione;
c)
segnali di conferma;
d)
segnali di identificazione strade;
e)
segnali di itinerario;
f)
segnali di località e centro abitato;
g)
segnali di nome strada;
h)
segnali turistici e di territorio;
i)
altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
l)
altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni,
colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e
di apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari
delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del
regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.