Articolo 4
Delimitazione del centro abitato.
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della
circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta
alla delimitazione del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro
abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta
giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono
evidenziati i confini sulle strade di accesso.