Articolo 44
Passaggi a livello.
1. In corrispondenza dei passaggi a livello con
barriere può essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una
luce rossa fissa, posto a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il quale
avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro
dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono
obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili
direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i
cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con
semibarriere deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese
dell'esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse
lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo
utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di
segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel caso
che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico
invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso
unico muniti di barriere che sbarrano l'intera carreggiata solo in entrata sono
considerati passaggi a livello con semibarriere.
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali
verticali ed orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei
passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed
acustici, nonché la superficie minima rifrangente delle barriere, delle
semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.
4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei
passaggi a livello e quelle per assicurare la visibilità delle strade ferrate
hanno carattere di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai
fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica
utilità .