Articolo 45
Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e
controllo ed omologazioni.
1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di
segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal
presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali,
nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da
quello prescritto.
2. Il Ministero dei lavori pubblici può intimare
agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle
province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione
della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere,
entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per
caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione,
alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e
direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con
altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica
mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i
provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero dei trasporti.
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella
intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento,
ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni
conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori
pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti
proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli
uffici centrali o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro
dei lavori pubblici, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che
costituisce titolo esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o
servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della
strada può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare,
rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non
siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente
deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano
disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso
inutilmente il termine indicato nella intimazione, l'ente proprietario della
strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta
dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che
costituisce titolo esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i
dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e
regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento
automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per
la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od
omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento
delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di
quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le
modalità di omologazione e di approvazione .
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle
relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 343,35 a € 1.376,55 .
8. La fabbricazione dei segnali stradali è
consentita alle imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede,
a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e
la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel
regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o
vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non
omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto,
ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 687,75 a € 2.754,15 . A tale violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose
oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI .
9-bis. È vietata la
produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o
indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle
apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6,
utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.
9-ter. Chiunque produce,
commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è
soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 687,75 a € 2.754,15 . Alla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa
oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI
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