Articolo 46
Nozione di veicolo.
1. Ai fini delle norme del presente codice, si
intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano
sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo
quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui
caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.