Articolo 49
Veicoli a trazione animale.
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli
trainati da uno o pił animali e si distinguono in:
a)
veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b)
veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c)
carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini
sono denominati slitte.