Articolo 5
Regolamentazione della circolazione in generale.
1. Il Ministro dei lavori pubblici puņ impartire
ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per
l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione
sulle strade di cui all'art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche,
il Ministro dei lavori pubblici puņ diffidare gli enti proprietari ad emettere
i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino
nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di
grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con
diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della
circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi
competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al
pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal
comando militare territoriale di regione č ammesso ricorso gerarchico al
Ministro della difesa .