Articolo 50
Velocipedi.
1. I velocipedi sono i veicoli con due o pił
ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o
di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di
larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.