Articolo 51
Slitte.
1. La circolazione delle slitte e
di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto
quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad
evitare il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in
assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 19,95 a € 81,90.