Articolo 54
Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con
almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a)
autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove
posti, compreso quello del conducente;
b)
autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove
posti compreso quello del conducente;
c)
autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a
batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al
massimo nove posti compreso quello del conducente;
d)
autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette
all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e)
trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o
semirimorchi;
f)
autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di
determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g)
autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al
trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e
dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e
cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h)
autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate,
delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1
e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo
permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel
regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui
all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i)
autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un
semirimorchio;
l)
autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una
sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati
in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata
permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La
connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate
soltanto in officina;
m)
autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone
al massimo, compreso il conducente;
n)
mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare
attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta
dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali
assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di
specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di
veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e
comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi
d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o
utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada .
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione
alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da
immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi
speciali.