Articolo 56
Rimorchi
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1,
lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad
essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai
filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a)
rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due
assi ed ai semirimorchi;
b)
rimorchi per trasporto di cose;
c)
rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f)
dell'art. 54;
d)
rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h)
dell'art. 54;
e)
caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un
metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio
esclusivamente a veicolo fermo;
f)
rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un
asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di
specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive,
quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo
tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte
notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote
destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da
autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere
h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei
limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento .