Articolo 57
Macchine agricole
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a
cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e
possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e
per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti
agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni;
possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette
attività.
2. Ai fini della circolazione su strada le
macchine agricole si distinguono in:
a)
SEMOVENTI
1)
trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di
almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare,
spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare
determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
2)
macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte
per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni
agricole;
3)
macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a
terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può
superare 0,7 t compreso il conducente;
b)
TRAINATE
1)
macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole
e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni
meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di
quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2)
rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici
agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per
lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia
superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le
macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h;
le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli
metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole
operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare,
su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a),
numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate
con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del
conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto
esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente .