Articolo 58
Macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi
o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri,
equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli
possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento
di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere,
nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le
macchine operatrici si distinguono in:
a)
macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle
infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b)
macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e
simili;
c)
carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione
alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti,
per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le
macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale,
la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non
pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocità di 15 km/h.